Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
DELIBERA DI CONSIGLIO N.4 DEL 2022: PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI-SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO N. 287/2021/PRSE - DETERMINAZIONI
Data: 14-02-2022
Ufficio: SERVIZI FINANZIARI
Allegati
Allegato: DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4 DEL 2022.pdf (Pubblicato il 24/02/2022 - Aggiornato il 24/02/2022 - 2224 kb - pdf)
Contenuto creato il 24-02-2022 aggiornato al 24-02-2022
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico