Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
DETERMINAZIONE N. 154DATA 29.08.2019 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ING. QUINTO D'ANDREAOGGETTO: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTOENERGETICO DELL' EDIFICIO SCUOLA MEDIA I E II GRADO PER EURO37.900-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORIDITTA ATI COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A +GI.SO SRL. ). D.L 34/2019 art.30(D.L CRESCITA).CUP B42G19000110001-CIG ZDF29976B4
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