Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
COMUNICAZIONE RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA L. 724/94 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., recante il Testo Unico per l'Edilizia :RENDE NOTOChe è stato rilasciato Permesso di Costruire n. 32/2017 in data 09.11.2017 alla ditta: Anna Bernardini—Giovanni Maria Scandolaro e Francesco Scandolaro
Allegati

