Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
DETERMINA SERVIZIO URBANISTICO N.53 DEL 07-10-2014/ INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO-LIQUIDAZIONE FATTURA 2014/2113 DEL 18-09-2014 EMESSA DALLA DITTA PUBLINFORMA (BT)-PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELLA PROCEDURA DI VIA
Importi
Note
LA SUDDETTA SPESA VIENE APPROVATA E LIQUIDATA CON PROVVEDIMENTO EMESSO DA QUESTO ENTE PROVVEDENDO AD INOLTRARE LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

