Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
DETERMINA SERVIZIO URBANISTICO N.46 DEL 15-09-2014/ INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.LIQUIDAZIONE SPESE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA A BETA STUDIO SRL E CS DI GIUSEPPE SRL
Importi
Note
La suddetta spesa viene approvata e liquidata con provvedimento emesso da questo ente provvedendo successivamente ad inoltrare il relativo atto completo della necessaria documentezione accessoria alla struttura Commissariale che è direttamente competente per la successiva fase di pagamento

