Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Determina 155/2020 "L.R. 32/1997. Funzioni assistenziali in favore di ciechi. Sottoscrizione Protocollo d'intesa con l'UICI. CIG Z9D2EA4965"
Partecipanti
- UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI -ONLUS
Aggiudicatari
- UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI -ONLUS
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Importi
Allegati


Dettaglio somme liquidate
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2021 | € 3.460,00 | |
2021 | € 2.050,00 |
